CCNL Videofonografia Industria: sottoscritto l’accordo di rinnovo integrativo



Definiti gli aspetti normativi ed economici e prevista la confluenza nel CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche, editoriali, digitali ed affini


Il 22 maggio 2025, le Parti sociali Afi, Fii, Pmi, Univideo, Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno stipulato una intesa integrativa all’ipotesi di accordo siglata in data 14 aprile 2025, la quale si intende ratificata a seguito della sottoscrizione dell’accordo in esame. 


Con tale accordo, le Parti hanno stabilito di confluire il settore, a decorrere dal 1° gennaio 2027, nel settore regolato dal CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche editoriali, digitali e affini. 


Con riferimento alla previdenza complementare, è stato confermato l’incremento, a partire dal 1° gennaio 2026, dell’aliquota a carico del datore di lavoro che sarà pari a 1,4%


Per l’anno 2027, il contributo previsto a favore del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa pari a 156,00 euro annui verrà suddiviso tra azienda e lavoratore. Pertanto, è prevista una quota pari a 9,00 euro mensile a carico dell’azienda e 4,00 euro a carico del lavoratore.


Inoltre, per l’anno 2026, tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e a tempo determinato di durata non inferiore ai 12 mesi, si intendono iscritti automaticamente al Fondo ed il contributo di 156,00 euro sarà integralmente a carico dell’azienda.


Sul versante economico, è stato confermato l’aumento previsto dall’ipotesi di accordo e diffuse le tabelle con i nuovi minimi contrattuali. 




































































Livello Minimi al 1.9.2016 Indennità di contingenza Minimi dal 1.07.2025  
Minimi dal 1.03.2026

 

Q 1.596,13 532,58 1.730,33 1.907,23
8 1.558,37 532,58 1.687,07 1.856,72
7 1.379,32 527,95 1.497,02 1.652,17
6 1.212,10 522,52 1.322,10 1.467,10
5 1.135,97 520,96 1.239,37 1.375,67
4 1.013,83 517,38 1.109,53 1.235,68
3 887,22 514,19 976,32 1.093,77
2 782,24 511,45 862,54 968,39
1 712,01 509,94 786,81 885,41

Comunicazioni di infortunio e denuncia: l’aggiornamento dei servizi online

Disponibile la versione aggiornata degli applicativi con l’informazione dell’evento lesivo in cantiere (INAIL, comunicato 23 maggio 2025).

L’INAIL ha comunicato che dal 23 maggio 2025 è presente negli applicativi Comunicazione di infortunio e Denuncia/comunicazione di infortunio il nuovo campo obbligatorio per l’acquisizione dell’informazione relativa all’eventuale accadimento dell’evento lesivo in cantiere.

L’inserimento dell’informazione “Attività svolta in cantiere (per lavori edili o di ingegneria civile)” è finalizzato anche alla gestione della “patente a crediti” nei cantieri temporanei o mobili prevista dal D.L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 56/2024, di modifica dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008, e disciplinata dal decreto ministeriale di attuazione n. 132/2024.

L’INAIL segnala anche che le cronologie delle versioni, contenenti i dettagli delle modifiche, i manuali utente e le documentazioni tecniche aggiornate per l’invio offline sono disponibili ai seguenti percorsi:

– Home > Atti e documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia infortunio
– Home > Atti e documenti > Prevenzione > Comunicazione di infortunio.

CCNL Nolleggio Automezzi Anav: c’è il rinnovo

Previsto un aumento di 160,00 euro lordi al livello C2

Il 23 maggio è stato siglato dall’Associazione Anav e dalle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporto, Faisa Cisal, Ugl-Fna il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL del noleggio automezzi con conducente sottoscritto il 6 ottobre 2022.

A livello economico, ad integrale copertura del periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 maggio 2025, al personale in forza alla data di sottoscrizione viene riconosciuta la somma lorda pari a 600,00 euro lordi al livello C2 da riparametrare per gli altri livelli, con le retribuzione dei mesi di giugno 2025 e gennaio 2026.

Previsti, inoltre, aumenti pari a 160,00 euro lordi al livello C2 da riparametrare:

– 60,00 euro con la retribuzione del mese di luglio 2025;

– 100,00 euro con la retribuzione del mes edi agosto 2026.

Per quanto riguarda la parte normativa, le parti convengono di proseguire a partire dal prossimo settembre.

 

Cessione di fotografie artistiche: IVA agevolata solo per autori, eredi e legatari

L’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiare l’aliquota IVA applicabile alla cessione di fotografie considerate “oggetti d’arte” da parte di soggetti diversi dagli autori, eredi o legatari (Agenzia delle entrate, risposta 22 maggio 2025, n. 140).

Il quesito è posto da una Società operante nel settore della realizzazione e vendita di opere d’arte, inclusi dipinti, disegni, illustrazioni e fotografie d’arte in negozi e gallerie in Italia.

 

Il parere dell’Agenzia delle entrate si basa sul presupposto che le fotografie in questione abbiano effettivamente le caratteristiche per essere considerate opere e oggetti d’arte.

 

Al riguardo L’Agenzia cita il n. 127-septiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di “oggetti d’arte”. La norma specifica che tale aliquota ridotta si applica, tra gli altri, agli oggetti d’arte ceduti “dagli autori, dai loro eredi o legatari”.

 

La definizione di “oggetti d’arte” richiamata dal D.L. n. 41/1995, lettera a), include le “fotografie eseguite dall’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto”.
Questa definizione è coerente con quanto previsto dalla Direttiva IVA (Direttiva 2006/112/CE), Allegato IX, parte A, punto 7).

La Corte di Giustizia (sentenza C-145/18, citata anche dall’Istante) ha confermato che per essere considerate oggetti d’arte ammissibili all’aliquota ridotta, le fotografie devono rispettare i criteri oggettivi di essere eseguite dall’autore, tirate da lui o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, ad esclusione di qualsiasi altro criterio come la valutazione del loro carattere artistico da parte dell’amministrazione.

 

Tuttavia, l’Agenzia sottolinea che la normativa vigente (n. 127-septiesdecies) limita l’applicazione dell’aliquota ridotta alle cessioni effettuate esclusivamente dagli autori, dai loro eredi o legatari, osservando che la possibilità per gli Stati Membri di applicare un’aliquota ridotta alle cessioni di oggetti d’arte in altri casi (come quelle effettuate da soggetti diversi dall’autore, ma che li abbiano importati o ricevuti dall’autore) era prevista dall’articolo 103 della Direttiva IVA, ma tale articolo è stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2025 dalla nuova Direttiva UE 2022/542.

 

Allo stato attuale, dunque, per l’articolo 98 della Direttiva IVA gli Stati Membri possono applicare un’aliquota IVA ridotta non inferiore al 5% «…unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell’allegato III», che al numero 26) contempla le «cessioni di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato elencati nell’allegato IX, parti A, B e C». Il citato allegato IX, nella parte A, riporta al numero 7) le «fotografie eseguite dall’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto». Nello stesso tempo l’articolo 311, paragrafo 2, della Direttiva IVA consente agli Stati Membri di «non considerare «oggetti d’arte» gli oggetti indicati nell’allegato IX, parte A, punti 5), 6) e 7)».

 

L’Agenzia menziona anche la Legge n. 111/2023 che, all’articolo 7, nel fissare i “Principi e criteri direttivi per la revisione dell’imposta sul valore aggiunto” delega, tra l’altro, il Governo entro 24 mesi a «e) ridurre l’aliquota dell’IVA all’importazione di opere d’arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, ed estendendo l’aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione». Tuttavia, tale disposizione a oggi non risulta attuata.

 

Pertanto, in attesa dell’attuazione della legge delega, l’Agenzia conclude che l’aliquota IVA ridotta del 10% non può essere riconosciuta alla Società istante, poiché la normativa attuale (n. 127-septiesdecies), in conformità con gli articoli 98 e 311 della Direttiva IVA, limita l’applicazione dell’aliquota ridotta alle cessioni effettuate “dagli autori, dai loro eredi o legatari”. Visto che, nel caso di specie, la cessione è effettuata dalla Società (il datore di lavoro dell’artista), non si rientra nel perimetro di questa condizione, e pertanto si applica l’aliquota IVA ordinaria.

Contratto di soccida: le implicazioni sulla gestione contributiva delle parti

Forniti chiarimenti relativamente agli effetti previdenziali dell’esecuzione dell’istituto (INPS, circolare 21 maggio 2025, n. 94).

L’INPS, con la circolare in commento, ha fornito l’inquadramento degli effetti previdenziali derivanti dall’esecuzione del contratto di soccida.

In particolare, tale contratto di cui agli articoli 2170 e seguenti del Codice civile, in uso nel settore agricolo, è finalizzato alla gestione condivisa dell’attività di allevamento, attraverso la combinazione di capitale e lavoro, con l’obiettivo di valorizzare le specificità delle imprese zootecniche.

Il suo utilizzo ha subito nel tempo una notevole diffusione, essendo impiegato anche nell’ambito delle intese di filiera e dei contratti quadro di cui agli articoli 9 e seguenti del D.Lgs. n. 102/2005.

In tale contesto, la soccida costituisce uno schema contrattuale ricorrente che regola i rapporti di approvvigionamento tra gli allevatori e gli imprenditori non agricoli che svolgono a valle attività industriali o commerciali i quali, in veste di soccidanti, non forniscono solo all’allevatore-soccidario gli animali da allevare, ma anche i mangimi e tutti i servizi necessari affinché il prodotto finale corrisponda agli standard previsti dall’industria per la successiva macellazione, trasformazione e vendita al dettaglio delle carni tramite i canali della grande distribuzione organizzata.

Nella disciplina codicistica sono previste tre tipologie di soccida:

– la soccida semplice (articolo 2171 del Codice civile);

– la soccida parziaria (articolo 2182 del Codice civile);

– la soccida con conferimento di pascolo (articolo 2186 del codice civile).

Inoltre, nella circolare viene anche descritta una variante contrattuale particolarmente diffusa nelle filiere di produzione zootecnica, ovvero la soccida monetizzata.

L’utilizzo della soccida comporta la gestione di aspetti che hanno importanti riflessi sia sul piano tributario che su quello previdenziale e dai quali sono scaturiti contenziosi con l’Agenzia delle entrate e l’INPS.

In particolare, la circolare fornisce criteri utili a definire:

– la legittimità della variazione di inquadramento conseguente alla perdita della natura agricola dell’impresa soccidante;
– la sussistenza delle condizioni per usufruire delle riduzioni contributive, da parte delle cooperative che si riforniscono di bestiame da soci soccidari operanti in zone montane e svantaggiate.