Sicurezza sul lavoro: l’intervento del consulente limita la responsabilità del datore


In tema di infortuni sul lavoro, il conferimento da parte del datore di lavoro di un’ attività di consulenza nel settore della sicurezza a soggetto con esperienza e specializzazione in esso implica la verifica dell’ampiezza e della specificità dell’oggetto della consulenza e, quindi, dell’eventuale particolare complessità della scelta degli specifici idonei dispositivi di protezione, al fine di poter dedurre la conoscenza o la conoscibilità di questi ultimi da parte del datore di lavoro (Corte di Cassazione, Sentenza 10 giugno 2022, n. 22628).


La vicenda


La Corte d’appello territoriale aveva confermato la condanna emessa nei confronti del datore di lavoro, ritenuto colpevole del reato di lesioni personali colpose gravi, per non aver messo a disposizione di un lavoratore infortunato idonei dispositivi di protezione dai rischi di taglio (guanti).
Avverso tale decisione il datore ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la circostanza che la Corte d’appello aveva sostanzialmente ritenuto questi colpevole alla stregua di una responsabilità oggettiva.
Essa aveva, in particolare, ravvisato la colpa del datore in forza della mera causazione dell’evento, senza compiere, tuttavia, l’ulteriore valutazione sulla possibilità di rimproverare allo stesso di non aver scelto DPI idonei, nonostante l’attività di consulenza resa sul punto da una società specializzata in materia.


La pronuncia della Cassazione


La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando che la Corte territoriale, accertata la dinamica dei fatti conducenti alle lesioni personali del lavoratore, ha individuato nel datore il gestore del rischio connesso all’attività lavorativa e, nel dettaglio, il titolare della posizione di garanzia con riferimento a funzioni ritenute non oggetto di idonea delega alla società di consulenza, rispetto alla condotta che egli avrebbe dovuto tenere, accertata come oggetto di omissione e inseritasi nella seriazione causale delle lesioni personali.
I giudici di merito, però, secondo quanto rilevato dal Collegio, non hanno verificato l’effettiva rimproverabilità della condotta dell’imputato sul piano soggettivo, tenuto conto del c.d. principio di esigibilità.
Sul punto la Corte ha precisato, invero, che il conferimento di una specifica attività di consulenza nel settore della sicurezza, pur non operando in termini di delega di funzioni, implica l’accertamento della sussistenza della concreta possibilità dell’agente di uniformarsi alla regola violata, valutando la situazione di fatto in cui ha operato.
Pertanto, è necessario valutare l’eventuale influenza della detta attività di consulenza in ordine al giudizio sull’esigibilità del comportamento dovuto, indispensabile per fondare uno specifico rimprovero per un atteggiamento antidoveroso della volontà.
Da tanto l’enunciazione del principio di diritto secondo cui: “In tema di infortuni sul lavoro, il conferimento da parte del datore di lavoro di una effettiva e specifica attività di consulenza nel settore della sicurezza, a soggetto con esperienza e specializzazione in esso, volta a integrare il bagaglio di conoscenze al fine precipuo di raggiungerne il livello adeguato alla gestione dello specifico rischio, implica la verifica dell’ampiezza e della specificità dell’oggetto della consulenza e, quindi, dell’eventuale particolare complessità della scelta degli specifici idonei dispositivi di protezione onde poter dedurre la conoscenza o la conoscibilità di questi ultimi da parte del datore di lavoro“.


Nel caso sottoposto ad esame la Corte territoriale non si è attenuta all’esposto principio;
la stessa, pur avendo correttamente escluso la sussistenza di una valida delega di funzioni in materia di sicurezza, non ha, difatti, accertato la sussistenza della concreta possibilità del datore di uniformarsi alla regola violata.
La Suprema Corte ha evidenziato, in particolare, a fondamento della sentenza di accoglimento del ricorso, l’omessa valutazione circa l’effettività della consulenza, la professionalità del consulente e, quindi, in merito alla sua esperienza e specializzazione nel settore, oltre che in ordine all’ampiezza e alla specificità dell’oggetto della consulenza, in considerazione dell’eventuale particolare complessità della scelta degli specifici DPI, onde poter muovere un giudizio in termini di rimproverabilità soggettiva del datore di lavoro.

CCNL Orafo Argentiero: dal 1° giugno viene eliminata la I Categoria Professionale

Come previsto dall’accordo 23/12/2021 di rinnovo del CCNL Oreficeria Industria, dall’1/6/2022 viene eliminata la prima categoria professionale

In adempimento di quanto previsto nell’Accordo di rinnovo del CCNL del 23/12/2021, firmato da FEREORAFI e FIM-FIOM-UIL, a far data dall’1/6/2022 è eliminata la prima categoria professionale.
I lavoratori in forza al 31/5/2022 inquadrati in prima categoria saranno riclassificati alla seconda categoria dall’1/6/2022.
Pertanto, la retribuzione dal 1° giugno 2022 sarà pari a 1.363.86 Euro.
Tali lavoratori conservano, a tutti gli effetti di legge e contratto, l’anzianità di servizio maturata nel precedente livello. Il passaggio al secondo livello non comporta necessariamente un mutamento delle mansioni di provenienza.

EVR nell’Edilizia Industria Cuneo

Lo scorso 23 maggio 2022, secondo quanto previsto dal vigente CCNL Edile Industria e dal Contratto Integrativo Provinciale, ANCE Cuneo e FENEAL -UIL, FILCA -CISL e FILLEA – CGIL, si è proceduto alla verifica annuale, su base territoriale, degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell’EVR (elemento variabile della retribuzione).

Dalla suddetta verifica risulta che tre parametri, cioè il numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile, il monte salari e le ore di lavoro denunciati in Cassa Edile, risultano positivi, mentre il parametro delle ore di CIGO/CIGS fornito dai dati INPS, rapportati al settore edile della Provincia di Cuneo, risulta negativo.
Considerando che 3 dei 4 indicatori presi a riferimento risultano positivi, l’ammontare dell’E.V.R. riconosciuto a livello provinciale sarà pari al 75% del 4%, ovvero al 3% del minimo retributivo mensile in vigore alla data del 1° luglio 2014.
Ogni impresa iscritta in Cassa Edile dovrà effettuare autonomamente il calcolo, confrontando il triennio 2021-2020-2019 rapportato al triennio precedente 2020-2019-2018, dei seguenti due parametri aziendali:
– ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
– volume di affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.
Per le imprese che occupano solo personale impiegatizio il parametro a livello aziendale, sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile, sarà rappresentato dalle ore lavorate registrate sul Libro Unico del Lavoro.
Qualora i suddetti due parametri aziendali risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’impresa provvederà ad erogare l’importo dell’E.V.R. facendo riferimento alla prima tabella dell’allegato Verbale di Accordo Collettivo Provinciale del 23 maggio 2022, a decorrere dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2022, unitamente agli arretrati dal mese di gennaio 2022. Tali importi mensili dovranno essere riconosciuti ai lavoratori a decorrere dal 1° giugno 2022 unitamente agli arretrati dal mese di gennaio 2022, che verranno corrisposti in due tranches, di pari importo (la prima con la retribuzione relativa al mese di giugno 2022, erogata nel mese di luglio 2022 e la seconda con la retribuzione relativa al mese di agosto 2022, erogata nel mese di settembre 2022).
Se entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l’E.V.R. non sarà erogato.

Mancata compilazione del quadro RR e sospensione della prescrizione: automatismo escluso


La mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi da parte dei professionisti obbligati alla contribuzione alla Gestione separata dell’Inps non determina la sospensione automatica del termine di prescrizione del debito contributivo. (Corte di Cassazione – Ordinanza 09 giugno 2022, n. 18567).

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, l’Inps ha disposto l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata di un avvocato, contestando altresì l’omesso versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi percepiti.
La Corte d’appello, pur confermando l’obbligo di iscrizione del professionista alla Gestione separata, ha rilevato la tardività dell’accertamento e la conseguente prescrizione del debito contributivo.
In particolare, la Corte ha ritenuto che l’omessa compilazione, da parte del professionista, del quadro RR della dichiarazione dei redditi non costituisca causa di sospensione del termine di prescrizione quinquennale.


L’Inps ha impugnato la decisione sostenendo che nel caso di libero professionista iscritto d’ufficio dall’INPS alla Gestione separata, la prescrizione debba ritenersi sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi venga omessa la compilazione del Quadro RR.


Sul punto, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo il quale l’operatività della causa di sospensione (art. 2941, n. 8 c.c) del decorso della prescrizione del debito, ricorre sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito.
Nella fattispecie i giudici di merito non hanno ritenuto in concreto configurata l’ipotesi della condotta dolosa come sopra descritta, trattandosi di mera compilazione del quadro RR, relativo alla sola contribuzione previdenziale, mentre il professionista non ha occultato nella medesima dichiarazione il dato della produzione del reddito agli altri fini.
Le critiche proposte dall’Inps si fondano, precisa la Corte Suprema, sull’erroneo presupposto di un “automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo”; automatismo che invece la Corte di Cassazione ha escluso.

Adeguamento dei minimi retributivi per il CCNL Metalmeccanica – Industria



Firmato l’accordo di adeguamento dei minimi retributivi, in base alla dinamica consuntivata dell’Ipca, dei dipendenti del CCNLL Metalmeccanica – Industria


Le parti si sono incontrati per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo, in vigore dal 1° giugno 2022, relativa alla dinamica consuntivata dell’Ipca al netto degli energetici importati.






























Livelli

Quota relativa all’IPCA consuntivata 2021 (ricompresa nella 2° tranche, giugno 2022, degli incrementi retributivi complessivi)

D1 11,91
D2 13,21
C1 13,49
C2 13,78
C3 14,76
B1 15,82
B2 16,97
B3 18,94
A1 19,40


Pertanto, restano confermati i seguenti minimi retributivi


 






























Livello

Minimo dall’1/6/2022

A1 2.457,72
B3 2.400,22
B2 2.149,95
B1 2.003,99
C3 1.869,64
C2 1.745,75
C1 1.709,60
D2 1.673,45
D1 1.509,07


Sulla base dei valori dell’IPCA, inoltre, sono stati definiti i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità.












Misura dell’indennità

Dall’1/6/2022

Trasferta intera 44,47
Quota per il pasto meridiano o serale 11,97
Quota per il pernottamento 20,53


Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2022:





































 

Compenso giornaliero

Compenso giornaliero

Compenso giornaliero

Compenso settimanale

Compenso settimanale

Compenso settimanale

Livello

16 ore (giorno lavorato)

24 ore (giorno libero)

24 ore festive

6 giorni

6 giorni con festivo

6 giorni con festivo e giorno libero

D1-D2-C1 4,99 7,51 8,11 32,46 33,06 35,58
C2-C3 5,95 9,33 10,01 39,08 39,76 43,14
Superiore al B1 6,83 11,24 11,83 45,39 45,98 50,39