INPS: precisazioni sull’esonero dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF


L’Inps ha fornito alcuni chiarimenti sull’esonero dell’obbligo di versamento del contributo Cassa unica assegni familiari.

Dal 1° marzo 2022, è istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo.
Da tale data sono cessate, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, le prestazioni degli assegni per il nucleo familiare (ANF) e degli assegni familiari (AF). Continuano a essere riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare (ANF) e di assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari senza figli composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Possono, inoltre, continuare a beneficiare del regime di esenzione dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF, i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro, qualora garantiscano un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei beneficiari dell’assegno unico e universale.

Accordo tra Ministero e Parti Sociali: confermato il Protocollo Anti-Covid nei luoghi di lavoro

Nell’incontro del 4/5/2022, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico, INAIL e Parti Sociali, hanno confermato l’applicabilità del Protocollo Sicurezza Anti Covid nei luoghi di lavoro privati

Nell’incontro del 4 maggio 2022 avente ad oggetto la “Valutazione del protocollo di aggiornamento della sicurezza Covid nei luoghi di lavoro”, hanno partecipato: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico, INAIL, CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFSAL, CISAL, CONFINDUSTRIA, CONFAPI, CONFCOMMERCIO, CONFSERCENTI, CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, ALLEANZA DELLE COOPERATIVE, CONF AGRICOLTURA, COLDIRETTI, CONFSERVIZI, FEDERDISTRIBUZIONE, CONFPROFESSIONI, CONFIMI INDUSTRIA, CONFETRA, COPAGRI, UNIMPRESA, CLAAI, CSE, CONFLAVORO PMI, CONFASSOCIAZIONI.


Le Amministrazioni hanno ritenuto che le misure previste dal Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021, debbano continuare a trovare applicazione anche con il venir meno dell’emergenza pandemica, che non ha fatto venire meno l’esigenza di prevenzione dei contagi, che continuano a destare preoccupazione.


Pertanto, ciò premesso, le Amministrazioni, hanno confermato unanimamente di ritenere operante il Protocollo nella sua interezza e di impegnarsi a garantirne l’applicazione, proseguendo dunque lungo la direzione dell’importante funzione prevenzionale che l’Accordo ha consentito per prevenire e contenere la diffusione dei contagi dal virus nei luoghi di lavoro.


Infine, hanno convenuto di fissare un nuovo incontro entro il prossimo 30 giugno per verificare l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del Protocollo connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica e normativa.

Quota EBNA 2022 per le imprese artigiane

I rinnovi dei CCNL Area Legno-Lapidei Artigianato e del CCNL Area Tessile Moda – Chimica Ceramica Artigianato hanno recepito l’Accordo Interconfederale del 17/12/2021, a partire dalla competenza maggio 2022 compresa, scatta dunque la nuova quota mensile EBNA.

Per i suddetti CCNL, da maggio 2022 la nuova quota mensile EBNA è data dalla somma del fisso di euro 15,65 + il variabile dello 0,60% dell’imponibile previdenziale.
Segue la tabella da utilizzare per il calcolo del versamento su F24 del contributo mensile EBNA, aggiornato in base a quanto disposto dall’Accordo Interconfederale nazionale del 17 dicembre 2021 ed in vigore dall’1/1/2022. Il calcolo deve essere fatto per ciascun dipendente in forza all’azienda. Il contributo di solidarietà M980 va versato su DM10/UNIEMENS.
A gennaio 2022 i CCNL artigiani che hanno recepito l’Accordo Interconfederale nazionale del 17/12/2021 sono stati:
– Area Meccanica (il settore comprende la Metalmeccanica, l’Impiantistica, gli Odontotecnici, gli Orafi)
– Area Alimentazione e Panificazione
– Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

A febbraio 2022 l’Accordo Interconfederale nazionale del 17/12/2021 è stato recepito dal CCNL PMI Area Tessile Moda – Chimica Ceramica e Lavorazioni piastrelle in terzo fuoco.

A maggio 2022 l’Accordo Interconfederale nazionale del 17/12/2021 è stato recepito dal CCNL Area Legno-Lapidei e dal CCNL Area Tessile Moda – Chimica Ceramica.

L’unica modalità per effettuare il versamento EBNA e le eventuali sanatorie è versare su F24 con codice EBNA. E’ necessario verificare l’inquadramento dell’azienda nel cassetto previdenziale INPS. In base alla Circolare INPS n. 53 del 12-04-2019, le aziende artigiane nate dopo la data del 12 aprile 2019 devono richiedere all’INPS, tramite cassetto previdenziale, l’assegnazione del codice di autorizzazione 7B, senza il quale non è possibile richiedere le prestazioni di cassa integrazione FSBA; per le aziende nate prima di tale data l’assegnazione del codice 7B è stata invece automatica da parte dell’INPS.

Agricoltura Operai Oristano: le retribuzioni vigenti



Si riportano le le tabelle retributive in vigore dall’1/1/2022 per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Oristano come modificate dal CIPL 14/12/2021


Il 14 dicembre 2021, tra La CONFAGRICOLTURA Oristano, la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI, la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI e la FLAI-CGIL, la FAI-CISL, la UILA-UIL si è sottoscritto il CIPL per gli Operai Agricoli, Florovivaisti, Agro-Forestali e dipendenti da Aziende Agricole in Forma Singola o Associata, Cooperative di Conduzione e di Trasformazione dei Prodotti, della provincia di Oristano.
Il CIPL, che decorre dall’1 gennaio 2020 e scadrà il 31 dicembre 2023, ha previsto l’aumento delle retribuzioni a partire dal 1 gennaio 2022 del 1,7 attenendosi ai parametri provinciali.


Tabella salariale operai agricoli – florovivaisti e agro forestali in vigore dal 1 gennaio 2022 a tempo indeterminato retribuzione mensile



















































Area

Livello

Qualifiche

Paga base contr. Naz.

Contingenza ed e.d.r.

Sal.integr.vo prov.le

Totale lordo

1 Ar 1 Spec. sup. a 661,22 542,73 294,52 1.498,47
1 Ar 2 Spec. sup. b 639,92 526,38 276,66 1.442,96
1 Ar 3 Special.ti 628,15 524,40 234,93 1.387,48
2 Ar 4 Qualif. super 584,48 521,65 225,83 1.331,96
2 Ar 5 Qualificati 539,13 521,44 215,92 1.276,49
3 Ar 6 Comuni 510,83 520,10 190,05 1.220,98


RITENUTE INPS 8,84% Sul salario effettivo per tutte le zone
RITENUTE FIMIOA 0,50% Sulla retribuzione effettiva lorda
RITENUTE CAC 0,70% Sulla retribuzione effettiva lorda


Tabella salariale operai agricoli – florovivaisti e agro forestali in vigore dal 1 gennaio 2022 a tempo determinato retribuzione giornaliera

























































Area/livello

Qualifiche

Paga b. Naz.le

Contin. Ed e.d.r.

Sal. Integ. Prov.le

3° elem. 30,44%

Totale lordo

Rit. prev.

1 Ar. / 1 Spec. super a 25,43 20,87 11,33 17,54 75,17 7,53
1 Ar./ 2 Spec. super b 24,61 20,24 10,64 16,89 72,38 7,23
1 Ar./ 3 Special.ti 24,16 20,16 9,04 16,24 69,60 7,03
2 Ar./ 4 Qualif. super 22,48 20,06 8,69 15,60 66,83 6,73
2 Ar./ 5 Qualificati 20,74 20,05 8,31 14,95 64,05 6,43
3 Ar./ 6 Comuni 19,65 20,00 7,31 14,30 61,26 6,12


RITENUTE INPS – 8,84% sul salario effettivo per tutte le zone
RITENUTE FIMIOA E CAC – rispettivamente 0,50% e 0,70% sul salario lordo giornaliero
T.F.R. – 8,63% su paga base + contingenza + salario integrativo provinciale

Sottoscritto il rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei


 



 


Sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei del 13 marzo 2018.


L’ accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il l 31 dicembre 2022.


Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi parametrati sui livelli di seguito indicati a partire dal 1° maggio 2022, 1° settembre 2022, così come da tabelle che seguono.


 


INCREMENTI RETRIBUTIVI – IMPRESE ARTIGIANE


Settore Legno, Arredamento, Mobili








Livello

Prima tranche dal 1/5/2022

Seconda tranche dal 1/9/2022

Incremento salariale a regime

D 45 € 30 € 75 €


 


Settore Lapidei, Escavazione, Marmo








Livello

Prima tranche dal 1/5/2022

Seconda tranche dal 1/9/2022

Incremento salariale a regime

5 45 € 34 € 79 €


INCREMENTI RETRIBUTIVI – PMI


Settore Legno, Arredamento, Mobili








Livello

Prima tranche dal 1/5/2022

Seconda tranche dal 1/9/2022

Incremento salariale a regime

D 50 € 26 € 76 €


Settore Lapidei, Escavazione, Marmo








Livello

Prima tranche dal 1/5/2022

Seconda tranche dal 1/9/2022

Incremento salariale a regime

5 50 € 30 € 80 €


Una Tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro.
L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022, la seconda con la retribuzione del mese di ottobre 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.


Diritto alle prestazioni della bilateralità
L’Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claai insieme a CGIL, CISL e UIL si intende integralmente recepito all’interno del CCNL e pertanto ne costituisce parte integrante con decorrenza dal 1° maggio 2022.


Contratto a tempo determinato
Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti, è consentita l’assunzione di 3 lavoratori a termine.
Nelle imprese da 6 a 18 dipendenti comprendendo tra questi solo i lavoratori a tempo indeterminato è consentita l’assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza.
Nelle imprese da 19 dipendenti in poi comprendendo tra questi solo i lavoratori a tempo indeterminato, l’assunzione dei lavoratori con rapporto a tempo determinato è consentita nella misura del 35% del personale in forza.
Vengono individuate le seguenti specifiche esigenze che costituiscono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato fatte salve le attività stagionali:
– punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
– incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
– esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
– esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all’esecuzione di commesse particolari.
Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino le specifiche esigenze previste nei punti precedenti fino al 30 settembre 2022 salvo successive modifiche e integrazioni.
Tutte le causali di ricorso al contratto a tempo determinato previste dalla legge e dal presente CCNL sono alternative tra loro.
Le parti confermano che i contratti a termine stipulati antecedentemente alla data di stipula del presente accordo di rinnovo ai sensi dell’art. 54 del presente CCNL sono conformi a quanto previsto dal DL n. 87/2018 convertito con modificazioni dalla L 9 agosto 2018, n. 96.


 


Congedi per le donne lavoratrici vittime di violenza
Le donne vittime di violenza inserite nei percorsi certificati dai Servizi sociali comunali, da Case rifugio o da Centri antiviolenza, hanno diritto, in base all’art. 24 del DLgs n. 80 del 15 giugno 2015, ad un congedo retribuito non superiore a tre mesi, fruibile anche a giorni o a ore e utilizzabile nell’arco temporale di tre anni. Il contratto stabilisce come condizione di miglior favore ulteriori 2 mesi di aspettativa non retribuita.


Formazione continua ai sensi dell’art. 6, legge n. 53/2000
Saranno riconosciute a ciascun lavoratore 8 ore di formazione da esercitare entro la scadenza del CCNL (31 dicembre 2022) per percorsi di alfabetizzazione digitale da effettuare durante l’orario di lavoro. Le parti si attiveranno con Fondartigianato per promuovere bandi destinati alle competenze digitali.


Le parti individuano Fondartigianato quale strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette attività e concordano sulla necessità di ampliare il Piano formativo settoriale, con particolare riferimento alle materie sopra indicate.


Delega sindacale
La delega dovrà specificare le generalità del lavoratore, l’indicazione dell’organizzazione sindacale cui l’azienda dovrà versare il contributo nonché la misura dello stesso che è commisurato all’1% di paga basa e contingenza in vigore al 1° Gennaio di ogni anno.


Congedo matrimoniale
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile.


Tutela della maternità e paternità
In materia di congedo obbligatorio (10 giorni) e facoltativo (1 giorno) di paternità trovano applicazione le disposizioni normative vigenti e s.m.i..


 


Comporto in presenza di gravi patologie oncologiche degenerative e richiedenti terapia salvavita
I lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche degenerative e richiedenti terapia salvavita certificate da parte delle strutture ospedaliere e/o delle AA.SS.LL. hanno diritto ad un periodo di comporto di 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi. Per questi lavoratori l’indennità sostitutiva della retribuzione netta di fatto prevista dal presente articolo per un periodo massimo di 90 giorni, nei casi di malattia superiore a 180 giorni, è elevata al 50%.